Sez. L, Sentenza n. 2430 del 12/04/1985 (Rv. 440271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVIDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO - RILEVANZA DELLA NATURALE FRAZIONABILITÀ DEL COMPORTO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL COMPORTO SECCO ANCHE IN CASO DI SUCCESSIONE DI PIÙ EVENTI MORBOSI - AMMISSIBILITÀ - PREVISIONE DI UN PROLUNGAMENTO DEL COMPORTO PER RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - ESCLUSIONE - CRITERI DI INTEGRAZIONE EQUITATIVA DEL CONTRATTO - PORTATA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVIDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO - RILEVANZA DELLA NATURALE FRAZIONABILITÀ DEL COMPORTO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL COMPORTO SECCO ANCHE IN CASO DI SUCCESSIONE DI PIÙ EVENTI MORBOSI - AMMISSIBILITÀ - PREVISIONE DI UN PROLUNGAMENTO DEL COMPORTO PER RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - ESCLUSIONE - CRITERI DI INTEGRAZIONE EQUITATIVA DEL CONTRATTO - PORTATA - FATTISPECIE.*
Ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva contempli solo il comporto secco, il giudice - chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per eccessiva morbilità del lavoratore - deve tener conto della naturale frazionabilità del comporto, a meno che il silenzio delle parti in ordine al comporto per sommatoria non sia indicativo di una tacita volontà diretta ad escludere la frazionabilità dello stesso. Consegue che la durata del comporto secco trova applicazione anche nell'ipotesi di successione di più eventi morbosi - che rientrano nell'ampia nozione di "malattia" ex art. 2110 cod. civ. - tenendo conto però che la Determinazione della durata predetta va fatta con riferimento a quella considerata come normale dalle parti e non a quella eccezionalmente prolungata in ipotesi di ricaduta nella malattia (ove prevista), che costituisce un evento del tutto peculiare e diverso; mentre i criteri di integrazione equitativa del contratto (art. 1374 cod. civ.), coordinati con la regola interpretativa finale dell'equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371), valgono soltanto a determinare il maggior arco di tempo in cui il comporto viene frazionato e, quindi i periodi delle singole malattie vengono sommati. (nel caso di specie la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice del merito che - chiamato ad interpretare l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche private - aveva ritenuto il comporto per sommatoria nel triennio come pari al comporto secco, differenziato secondo l'anzianità di servizio, ma non incrementato dell'ulteriore durata che la citata norma contrattuale ricollegava soltanto all'ipotesi della ricaduta nella malattia). (V 3437/84, mass n 435447; (V 3207/84, mass n 435249; (V 1853/84, mass n 433921; (V 5296/83, mass n 430202; (V 4328/83, mass n 429232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)