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Sez. 1, Sentenza n. 8826 del 18/04/2011 (Rv. 618024 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti revocabili ex art. 67, primo comma, legge fall. - Elemento soggettivo - Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza - Portata - Prova della "inscientia decoctionis" a carico del convenuto - Questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618024-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 67, primo comma, legge fall., nella parte in cui prevede una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, ponendo a carico del convenuto l'onere di provare la "inscientia decoctionis", in quanto la natura degli atti revocabili ivi descritti assume connotati tali da evidenziare di per sè la possibilità che l'imprenditore, che li compia, possa trovarsi in situazione di insufficiente liquidità; ne consegue la giustificabilità di tale presunzione, conforme al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. non in contrasto con l'art. 24 Cost., essendo possibile al convenuto, trattandosi di presunzione solo relativa, difendersi fornendo la prova della non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)