Sez. 1, Sentenza n. 3781 del 15/02/2008 (Rv. 601788 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Convenuto in revocatoria - Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza ex art. 67, primo comma, legge fall. - Prova contraria - Contenuto - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Sussistenza - Collegamenti concreti tra il convenuto e i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza - Necessità - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere secondo l'ordinaria diligenza una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Rilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n.1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato; ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento. (Principio affermato dalla S.C. che, confermando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto provata la "inscientia decoctionis" degli acquirenti di bene immobile, convenuti per pretesa sproporzione del prezzo, essendo stato accertato che avevano ancora residenza ed attività lavorativa in località diversa pur essendo in procinto di trasferirsi nella medesima area in cui era situato il bene, erano ricorsi ad agenzia immobiliare per l'acquisto così contattando prima la promissaria acquirente e poi la società venditrice successivamente fallita, quest'ultima non aveva all'epoca protesti, l'atto era stato perfezionato un anno e mezzo prima del fallimento, tutte circostanze che non apparivano sintomi rivelatori dell'insolvenza).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)