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Sez. 2, Sentenza n. 4566 del 21/05/1990 (Rv. 467285 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - LEGITTIMITÀ DELL'USO - CRITERI - VERIFICA DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467285-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - LEGITTIMITÀ DELL'USO - CRITERI - VERIFICA DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'utilizzazione della cosa comune può avvenire da parte di uno o più compartecipi alla comunione anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, senza sconfinare in abuso, sempre che la destinazione della cosa resti rispettata: a tal fine la legittimità d'un tale uso va verificata, dal giudice del merito, in base al confronto tra uso diverso e destinazioni possibili della cosa quali stabilite, anche per implicito, dalla volontà comune dei condomini (in base a tale principio, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva considerato incompatibile con la destinazione a cortile dell'area comune la costruzione su di essa di gabinetti da parte di alcuni condomini). (V 6673/88, mass n 460955; (V 243/81, mass n 410653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)