Sez. L, Sentenza n. 8725 del 09/04/2009 (Rv. 608074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Trasferimento di dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza (art. 22 della legge n. 300 del 1970) - Interpretazione dell'art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, nel testo successivo alla parziale abrogazione referendaria - Rilevanza - Riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 54 del 1974) - Necessità - Conseguenze - Decadenza delle r.s.a. costituite prima della modifica referendaria - Esclusione - Sussistenza dei requisiti posti dall'art. 19 citato per l'insorgenza del diritto sindacale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO
In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza, l'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte cost., sent. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.), ma si limita a definire i requisiti che le r.s.a. stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal titolo terzo del medesimo statuto dei lavoratori. Ne consegue che - esclusa la decadenza delle r.s.a. costituite prime della modifica referendaria, per le quali, però, diviene requisito cruciale, in vista della fruizione dei diritti sindacali, la sottoscrizione dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva - essendo il godimento della anzidetta prerogativa del dirigente sindacale collegato dalla stessa legge (art. 22 citato) alla funzione, i requisiti di riferimento devono sussistere al momento stesso del conferimento dell'incarico dirigenziale e da quel momento incardinano il diritto sino alla fine dell'anno successivo a quello di cessazione dall'incarico medesimo. (Nella specie, la S.C., accertato che l'acquisizione dell'incarico di dirigente sindacale ed il successivo trasferimento erano successivi alla modifica referendaria dell'art. 19 dello statuto e che non sussistevano, in capo al sindacato ricorrente, i requisiti imposti da detta disposizione per il godimento dei diritti sindacali statutari, ha escluso la sussistenza del diritto sindacale di cui all'art. 22 dello stesso statuto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)