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Sez. L, Sentenza n. 3813 del 16/03/2001 (Rv. 544817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Art. 19 Statuto Lavoratori - Referendum - Abrogazione parziale - Rappresentanze sindacali costituite in precedenza - Esercizio dei diritti di cui al Titolo III - Requisiti di cui all'art. 19 modificato - Sussistenza - Necessità - Divieto di irretroattività della legge - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla parziale abrogazione a seguito di referendum popolare, le rappresentanze sindacali costituite prima della modifica continuano a sussistere, essendo la loro esistenza garantita dagli artt. 1 e 4 Statuto Lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di cui al Titolo III se non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 19 cit. come modificato; ciò non contrasta col principio di irretroattività della legge, incidendo la nuova disciplina non sul fatto generatore di tali strutture sindacali ma sugli effetti derivanti dalla loro attività che si devono svolgere nel tempo secondo i limiti stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 312 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)