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Sez. L - , Sentenza n. 22809 del 12/09/2019 (Rv. 655014 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Assunzione - Servizio di prova - Obbligatorietà - Esclusione - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655014-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 9 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte "di regola" per il servizio di prova, non esclude - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata - che, ove la verifica dell'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 9, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)