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Sez. L - , Ordinanza n. 28930 del 12/11/2018 (Rv. 651731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata - a parità di mansioni di recapito - dalla ravvisata diversità comportata dallo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con conseguente esigenza dell'imprenditore di potere pienamente utilizzare il dipendente in tutte le attività riconducibili alla qualifica contrattuale, rispetto all'assunzione a termine, disposta per pochi mesi e per sopperire ad esigenze transitorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)