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Sez. 3, Sentenza n. 13063 del 27/10/1998 Ud. (dep. 14/12/1998) Rv. 212186 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Questione non esaminata nel giudizio di merito - Deducibilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212186-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Il problema dell'applicazione dell'indulto non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la Corte può essere investita della relativa applicazione solo nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato o soltanto parzialmente accolto la richiesta all'uopo formulatagli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)