diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2333 del 03/02/1995 Ud. (dep. 07/03/1995) Rv. 200262 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Questione non esaminata nel giudizio di merito - Deducibilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200262-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere

Il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)