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Sez. 1, Sentenza n. 74 del 10/01/1986 (Rv. 443726 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - APPOSTA AD UN CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILE - CONSEGUENZE - RESTITUZIONE DEL PREZZO - CARATTERE ESCLUSIVO - DIRITTO RISARCITORIO PER L'OCCUPAZIONE DEL BENE DA PARTE DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443726-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - APPOSTA AD UN CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILE - CONSEGUENZE - RESTITUZIONE DEL PREZZO - CARATTERE ESCLUSIVO - DIRITTO RISARCITORIO PER L'OCCUPAZIONE DEL BENE DA PARTE DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo ad una compravendita di immobile sottoposta a condizione sospensiva, il mancato avveramento della condizione stessa priva il contratto di efficacia fin dal momento della sua stipulazione, con la conseguenza che all'acquirente, oltre alla restituzione del prezzo che abbia eventualmente già versato, non può riconoscersi alcun diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ed in relazione all'occupazione del bene da parte del venditore, non integrando tale occupazione la lesione di una proprietà mai trasferita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)