Sez. 1, Sentenza n. 10493 del 24/09/1999 (Rv. 530224 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Vendita sotto condizione sospensiva di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli - Colposa dichiarazione di avveramento della condizione non verificata e contestuale versamento del prezzo - Conseguenze - Contratto - Inefficacia - Successiva vendita forzata del bene - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Portata - Conseguenze - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Dalla vendita forzata - Esclusione - Dal momento del versamento del prezzo - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Qualora in un contratto di compravendita il trasferimento della proprietà sia subordinato all'avveramento della condizione sospensiva potestativa della cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli con previsione di un termine alla cui scadenza la condizione stessa sia da ritenersi definitivamente non avverata, il contratto stipulato in mancanza della condizione è privo di efficacia e non determina il trasferimento della proprietà; pertanto, versato il prezzo a seguito di colposa dichiarazione del rappresentante del venditore di avveramento della condizione non verificatasi, così che il bene sia stato successivamente assoggettato a vendita in sede esecutiva, l'evento dannoso non si identifica con quest'ultima vendita, non essendo configurabile l'evizione rispetto a una vendita inefficace, bensì col pagamento del prezzo malgrado il mancato avveramento della condizione; ne consegue che la prescrizione decorre da tale momento e non da quello successivo della vendita, configurando la mancata conoscenza da parte dell'acquirente dell'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli, conoscibili con visura dei registri immobiliari, un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)