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Sez. 1 - , Sentenza n. 11787 del 05/05/2021 (Rv. 661488 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Revoca o revisione - Presupposti - Modifica della situazione patrimoniale/reddituale - Verifica in concreto - Immobile assegnato in sede di divisione della comunione legale - Rinuncia gratuita a quota ereditaria - Possibile rilevanza.
Stato
decisa il 2021-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661488-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia gratuita a diritti ereditari, sono accadimenti potenzialmente idonei, con riferimento alla fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e pertanto a giustificare l'introduzione del giudizio di revisione dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)