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Sez. 1, Sentenza n. 27536 del 23/10/2024 (Rv. 672783-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Comunione legale - Scioglimento - Condizione paritaria tra gli ex coniugi - Assegno divorzile - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672783-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria.

Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)