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Sez. U, Sentenza n. 7865 del 11/06/2001 (Rv. 547387 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Ente Ferrovie dello Stato - Trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto privatistico ai sensi della legge n. 210 del 1985 - Conseguenze - Controversie di lavoro - Competenza giurisdizionale - Determinazione - Criteri - Controversie instaurate in epoca antecedente alla legge n. 210 del 1985 - Rapporti esauriti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Rapporti in corso - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547387-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, il rapporto di pubblico impiego del personale dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato si è trasformato in rapporto di natura privatistica, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia disciplina transitoria, le controversie relative ai rapporti di lavoro già esauriti alla data dell'entrata in vigore della detta legge rientrano nella competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo, mentre quelle relative a rapporti ancora in corso formano oggetto della cognizione del giudice ordinario. (Nella specie, nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad una controversia - instaurata anteriormente al 30 giugno 1998 da un dipendente dell'Azienda autonoma il cui rapporto di lavoro era cessato prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - concernente la corresponsione di una somma di danaro a titolo di equo indennizzo).

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)