Sez. L, Sentenza n. 1404 del 08/02/2000 (Rv. 533622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Tutela obbligatoria - Effetti del licenziamento illegittimo - Indennità di preavviso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'illegittimità del licenziamento, in ipotesi di tutela obbligatoria ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 n. 4 della legge n. 108 del 1990, comporta in favore del lavoratore soltanto il risarcimento del danno, e non anche l'indennità di preavviso ex art. 2118 cod. civ., che è connessa unicamente all'ipotesi di recesso "ad nutum" senza giusta causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)