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Sez. L, Sentenza n. 15449 del 05/12/2000 (Rv. 542449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Determinazione - Criteri - Retribuzione globale di fatto percepita o da percepire - Fattispecie in materia di provvigioni di produttore di contratti.
Stato
decisa il 2000-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In materia di risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (prima della modifica di cui alla legge n. 108 del 1990), il danno deve essere calcolato in relazione alla retribuzione globale di fatto mensile percepita dal lavoratore o che questi avrebbe dovuto percepire in base alla qualifica a lui spettante; pertanto nella base di calcolo vanno incluse le provvigioni se queste fanno parte della retribuzione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso dalla retribuzione, assunta a riferimento del risarcimento, le provvigioni dovute al lavoratore in base alle mansioni di produttore di contratti che questi aveva svolto in passato ma non svolgeva all'atto del licenziamento a seguito di demansionamento dichiarato illegittimo in altro giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)