Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 06/10/1997 (Rv. 508558 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimenti di sospensione o destituzione del pubblico dipendente poi annullati dall'A.G.A. - Annullamento dei provvedimenti amministrativi da parte dell'A.G.A. per eccesso di potere per difetto di motivazione - Diritto di risarcimento - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, con la nomina ad un posto stabile di ruolo sorge in capo al pubblico dipendente uno "ius in officio", vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza nel rapporto di impiego, pur con le limitazioni poste dal pubblico interesse; tale diritto degrada a interesse legittimo allorché, verificandosene i presupposti, venga adottato uno dei provvedimenti che comportano la cessazione o la sospensione del rapporto. L'annullamento di tali provvedimenti da parte del giudice amministrativo, da qualunque motivo determinato, comporta il riespandersi dell'interesse al livello originario e il conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 per l'illegittima privazione dello "ius in officio". (Principio affermato in ipotesi relativa alla sospensione e successiva destituzione di un medico dall'incarico di primario ospedaliero, provvedimenti poi annullati dall'A.G.A. per vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)