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Sez. 6, Sentenza n. 7638 del 01/04/1980 Ud. (dep. 14/06/1980) Rv. 145626 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 435 COD PROC PEN IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145626-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 435 COD PROC PEN IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La disposizione dell'art 435 cod proc pen che preclude i giudizi d'appello per i reati commessi in udienza quando il giudice abbia pronunciato su di un reato di Competenza di un giudice inferiore non e in contrasto con nessuna delle norme della Costituzione. Infatti essa non viola l'uguaglianza dei cittadini garantita dall'art 3 della Costituzione, ma prevede procedure differenti per azioni differenti (reato commesso all'udienza di un giudice di appello e reato commesso all'udienza di un giudice di primo grado) senza occuparsi delle persone che hanno commesso le azioni e tanto meno senza dar Disposizioni differenti in considerazione delle persone. Nessuna norma della Costituzione garantisce ai cittadini il doppio grado di giurisdizione di merito e numerosi sono i casi di sentenze non appellabili ma impugnabili solo col ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)