Sez. 6, Sentenza n. 2352 del 14/01/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157945 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 435 COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 435 COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di reato commesso in udienza, il giudizio immediato non viola alcuna norma costituzionale in materia di doppio grado di giurisdizione o di giudice naturale. Non può proporsi infatti il raffronto tra reato commesso in udienza e reato commesso fuori udienza, dato che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito, e a situazioni processuali difformi corrispondono difformi normative; e non è violato il principio del giudice naturale, poiché una ripartizione legale del potere giurisdizionale non determina incertezza sulla individuazione del giudice competente. (Conf mass n 145788; (Conf mass n 145627; (Conf mass n 145626; (Conf Corte cost sent n 26 del 5 febbraio 1974; (Conf Corte cost sent n 2 del 26 giugno 1967; (Conf Corte cost sent n 122 del 28 giugno 1963).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)