Sez. U, Sentenza n. 9922 del 09/10/1990 (Rv. 469431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CREDITO VANTATO DALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITAZIONE DELL'ESAME ALLA LEGITTIMITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DEDOTTE DALLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CREDITO VANTATO DALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITAZIONE DELL'ESAME ALLA LEGITTIMITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DEDOTTE DALLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ.*
Nel giudizio conseguente ad opposizione per credito previdenziale - che è giudizio sul rapporto e non sull'atto e che, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto di credito vantato dall'istituto previdenziale, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 2 all. E legge n. 2248 del 1865) e regolato dalla normativa sul processo del lavoro (artt. 442 e 444 cod. proc. civ.) - il giudice dell'opposizione non può limitare il proprio esame alla legittimità formale e sostanziale dell'ingiunzione, ma deve decidere la controversia sulla scorta di tutte le ragioni di diritto e di fatto ritualmente dedotte dalle parti nel corso del giudizio stesso, potendo l'amministrazione ingiungente porre a fondamento della propria pretesa ragioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'ingiunzione anche senza una specifica domanda riconvenzionale. (V 7111/86, mass n 449192).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)