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Sez. 3, Sentenza n. 7111 del 02/12/1986 (Rv. 449192 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTI - EFFETTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449192-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTI - EFFETTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*

Allorquando la P. a. Sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione del provvedimento adottato con riferimento alle entrate patrimoniali di cui al R.d. n. 639 del 1910 - se ed in quanto la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della P.a. Riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato - la posizione sostanziale delle parti, a prescindere dall'iniziativa dell'Azione proveniente dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria, vede la P. a. Nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti. (Conf 1937/81, mass n 412630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)