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Sez. 1, Sentenza n. 4836 del 03/05/1991 (Rv. 471944 - 01)

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - In genere | Esercizio dell'azione di rivendicazione - Presupposti - Spossessamento del bene senza o contro la volontà dell'attore - Necessità - Esclusione - Trasferimento volontario del possesso del bene in adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta dall'attore - Successivo venir meno del diritto al possesso dell'"accipiens" - Diritto dell'attore ad agire in rivendica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471944-01

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - In genere

Ai fini dell'esercizio dell'azione di rivendicazione (art. 948 cod. civ.), non è necessario che l'attore sia stato spossessato del bene senza o contro la sua volontà. Di conseguenza, la circostanza che egli abbia trasferito volontariamente il possesso del bene in attuazione di una obbligazione contrattualmente assunta non gli preclude - ove deduca che eventi giuridici successivi hanno determinato il venir meno del diritto dell'"accipiens" al possesso e l'insorgenza del proprio diritto, quale proprietario, a riottenerlo - l'agire in rivendica, invece che con l'azione personale di restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)