diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3947 del 26/04/1994 (Rv. 486358 - 01)

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - In genere | Esercizio dell'azione di rivendicazione - Presupposti - Spossessamento del bene senza o contro la volontà dell'attore - Necessità - Esclusione - Trasferimento volontario del possesso del bene in adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta dall'attore - Successivo venir meno del diritto al possesso dell'"accipiens" - Diritto dell'attore ad agire in rivendica - Sussistenza - Modificabilità in corso di giudizio della originaria domanda di restituzione in domanda di rivendica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486358-01

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - In genere

Per l'esercizio dell'azione di rivendicazione non è necessario che l'attore sia stato spossessato del bene senza o contro la volontà, sicché anche quando abbia trasferito il possesso in base ad un'obbligazione assunta contrattualmente non gli è preclusa la possibilità, ove eventi giuridici successivi abbiano determinato il venir meno del diritto dell'"accipiens", di proporre l'azione reale di rivendica per riottenere il possesso del bene quale proprietario, anziché di agire con l'azione personale di restituzione; ovvero, a fronte delle eccezioni del convenuto che opponga un proprio titolo di acquisto della proprietà (nella specie: usucapione), di modificare in corso di giudizio la domanda di restituzione originariamente proposta in domanda di rivendicazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)