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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24094 del 24/11/2016 (Rv. 642271 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ex art. 13 della l. n. 118 del 1971 - Giudicato sull'esistenza dei suoi presupposti - Elementi di fatto e di diritto preesistenti immutati - Conseguenze - Controversia sulla legittimità di una successiva revoca della prestazione - Mutamento della situazione di fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Necessità - Finalità - Normativa sopravvenuta al giudicato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642271-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In materia di assegno d’invalidità civile, ove si consolidi il giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge e permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione, sicché, in caso di controversia sulla legittimità di una successiva revoca della prestazione, occorre procedere esclusivamente al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della suddetta revoca, per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assistito, o comunque un recupero della sua capacità di guadagno, restando irrilevante il mutamento della normativa sopravvenuto al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2 com. 1, DM Sanità 25/07/1980, DM Sanità 05/02/1992, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)