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Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011 (Rv. 619657 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegno ordinario di invalidità - Accertamento giudiziale del diritto - Oggetto del giudicato - Stato invalidante - Inclusione - Conseguenze - Revoca dell'assegno - Mutamento della situazione di fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619657-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In materia di invalidità pensionabile, la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione; ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall'INPS, in relazione alla previsione di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222, "in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto", deve esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assicurato, o comunque un recupero della sua capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)