diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 7416 del 23/03/2017 (Rv. 643696 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Negozio fiduciario – “Pactum fiduciae” – Prova testimoniale – Limiti.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643696-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)