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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv. 664196 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Negozio fiduciario - "Pactum fiduciae" - Prova testimoniale - Limiti - Fattispecie. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664196-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).

Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)