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Sez. 2, Sentenza n. 1641 del 07/06/1973 (Rv. 364521 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - DISSENSO - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364521-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - DISSENSO - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dal consulente tecnico di primo e secondo grado sulla esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro consulente ovvero dissentire da entrambi i pareri; ma del suo dissenso e del convincimento circa l'esistenza o la maggiore o minore entita ed incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti tecnici nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione. In caso contrario, la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 3413/72, mass n 361271).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)