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Sez. 3, Sentenza n. 1560 del 21/11/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110145 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE -ISTANZA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RIGETTO -ESCLUSIVA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO -LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110145-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE -ISTANZA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RIGETTO -ESCLUSIVA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELL'IMPUTATO -LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*

L'esclusivo apprezzamento della condotta processuale dell'imputato - che non puo essere compresa nella condotta susseguente al reato - non puo costituire adeguata ragione per il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. (Conf.105602, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)