Sez. 1, Sentenza n. 7859 del 08/06/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155023 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE - CONDOTTA PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILIEVO AI FINI DEL DINIEGO - CONDIZIONI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE - CONDOTTA PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - RILIEVO AI FINI DEL DINIEGO - CONDIZIONI.*
In tema di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la condotta processuale dell'imputato può costituire adeguato motivo di rigetto della richiesta di applicazione del beneficio quando sia riconducibile alla condotta susseguente al reato e di questa sia la proiezione. (nella specie è stato negato il beneficio sul diniego dei fatti, contestati, da parte dell'imputato. La Corte ha ritenuto illegittima la motivazione sul punto affermando che, in tal caso, l'imputato esercitava il suo diritto di difesa). (V mass n 138412; (V mass n 122423; (V mass n 110145).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)