Sez. L, Sentenza n. 3093 del 13/03/1992 (Rv. 476251 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere | Rinuncia del lavoratore a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto per superamento del periodo di prova - Nullità - Impugnazione ex art. 2113 cod.civ. - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere
La rinuncia del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto di lavoro per superamento del periodo di prova è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., e non già semplicemente annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)