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Sez. L, Sentenza n. 3093 del 13/03/1992 (Rv. 476251 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere | Rinuncia del lavoratore a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto per superamento del periodo di prova - Nullità - Impugnazione ex art. 2113 cod.civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476251-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere

La rinuncia del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto di lavoro per superamento del periodo di prova è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., e non già semplicemente annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)