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Sez. L, Sentenza n. 10963 del 18/08/2000 (Rv. 539677 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Trasferimento d'azienda - Diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Rinuncia effettuata dal lavoratore in riferimento a specifica e prossima cessione d'azienda - Validità - Fattispecie relativa a società in concordato preventivo e fruente di cassa integrazione straordinaria.
Stato
decisa il 2000-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539677-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

Non è affetto da nullità l'atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad una altra (specificata) società, rinunci al diritto, garantito dall'art. 2112 cod. civ., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale. (Nella specie la società datrice di lavoro era assoggettata a concordato preventivo, il lavoratore si trovava in cassa integrazione straordinaria, e la società interessata a rilevare l'azienda aveva posto la condizione del passaggio alle sue dipendenze di solo una parte dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)