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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 106 del 1964

Decisione
decisa il 1964-12-03, depositata il 1964-12-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:106
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2257

  • Imposte e tasse
  • Imposte dirette
  • Esecuzione fiscale
  • T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. b
  • Azione di separazione relativa alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore d'imposta
  • Esclusione del coniuge e di altri parenti ed affini del contribuente
  • Non viola gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
V. O. 24/1956 D. (La specie si riferisce all'art. 207, lett. b del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione. La questione era già stata decisa con sentenze n. 42/1964 e n. 93 del 1964).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1964 dal Pretore di Soriano Calabro nel procedimento civile vertente tra Vari' Antonio e l'Esattoria comunale di Soriano Calabro, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Soriano Calabro, in data 9 marzo 1964, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione; che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno 1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta; che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione; che non sono stati proposti nuovi motivi per modificare la predetta decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Soriano Calabro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze