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Sez. 1, Sentenza n. 10680 del 15/05/2014 (Rv. 631379 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Annullamento del decreto di espropriazione - Illegittima occupazione di fondo privato - Obbligo di restituzione al proprietario - Accessione invertita - Configurabilità - Esclusione - Applicazione dell'art. 934 cod. civ. - Conseguenze - Fatto illecito permanente in capo all'autore dell'occupazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631379-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'illegittima occupazione di un fondo privato in seguito all'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto di espropriazione comporta l'obbligo dell'espropriante di restituire l'immobile al proprietario, in quanto la realizzazione senza titolo di opere e manufatti di natura privata su terreno altrui (nella specie un complesso industriale), pur se conformi agli strumenti urbanistici ed autorizzati dall'autorità comunale, non integra un'ipotesi di occupazione appropriativa, ma costituisce una vicenda disciplinata dall'art. 934 cod. civ. che, ponendo il principio dell'accessione, stabilisce che la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza attribuire rilevanza alcuna alla sua consistenza o alla sua destinazione né alla coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che la costruzione su fondo altrui di opere e manufatti appartenenti a privato in assenza di provvedimenti di esproprio o asservimento configura un fatto illecito di natura permanente, che obbliga al risarcimento del danno non già l'Amministrazione che ha dato luogo all'occupazione (tenuta all'indennizzo relativo), ma l'autore dell'illegittima detenzione del bene dopo la scadenza del periodo di detenzione, per non aver consentito al proprietario il pieno ed esclusivo godimento del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)