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Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 18/10/1984 (Rv. 436988 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - FATTISPECIE DI RISOLUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE DI CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - SOSPENSIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER I LAVORI ESEGUITI REGOLARMENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436988-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - FATTISPECIE DI RISOLUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE DI CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - SOSPENSIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER I LAVORI ESEGUITI REGOLARMENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*

In caso di risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto di appalto di opere pubbliche, la pubblica amministrazione può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ai sensi dell'art. 69 R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, che, oltre a consentirle di recuperare le spese ed i danni subiti per tale anticipata risoluzione, determina l'affievolimento del diritto soggettivo di credito dell'appaltatore. Pertanto, ove tale provvedimento non sia stato emanato, il giudice ordinario, adito dall'appaltatore per ottenere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, può legittimamente condannare la amministrazione stessa al pagamento del dovuto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)