diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15380 del 09/04/2026 Cc. (dep. 28/04/2026) Rv. 289833-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposti - Omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato dell'atto introduttivo del giudizio - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289833-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, l'accesso al rimedio, a seguito della modifica dell'art. 629-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è precluso dalla formale correttezza della declaratoria di assenza dell'imputato, nel caso in cui lo stesso, per la nullità assoluta conseguente all'omessa notifica al suo difensore di fiducia dell'atto introduttivo del giudizio, non rilevata nel processo di cognizione, sia stato incolpevolmente privato dell'effettiva conoscenza della celebrazione del processo nel suo complessivo sviluppo. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'omessa citazione del difensore di fiducia, tempestivamente nominato, compromette la consapevole partecipazione al dibattimento e l'esercizio di scelte difensive, anche in ordine alla proposizione di tempestiva impugnazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)