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Sez. 5, Sentenza n. 40489 del 26/11/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289114-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289114-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato perché questi aveva nominato un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari ed eletto domicilio presso quest'ultimo, senza considerare la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia prima della prima udienza, giustificata dall'impossibilità di contattare il proprio assistito, e la nomina di un difensore d'ufficio che ha seguito il processo fino alla sentenza irrevocabile).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)