Sez. 2, Sentenza n. 859 del 11/10/1972 Ud. (dep. 03/02/1973) Rv. 123076 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - LIMITI DEL DIVIETO - PENA - ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E CALCOLI PER GIUNGERVI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - LIMITI DEL DIVIETO - PENA - ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E CALCOLI PER GIUNGERVI - IRRILEVANZA.*
Il giudice d'appello il quale, a seguito di gravame del solo imputato proceda, per un qualsiasi motivo, ad una rivalutazione della pena, non e tenuto ad adottare la pena base o la misura degli aumenti per le circostanze aggravanti o delle diminuzioni per le circostanze attenuanti stabilite dal giudice di primo grado, ma deve soltanto, in ossequio al divieto della reformatio in peius rispettare, senza quindi superarla, la pena in definitiva inflitta da tale giudice nel dispositivo. Detto divieto, infatti, concerne unicamente la pena complessiva inflitta all'imputato, ma non anche i singoli elementi che la compongono e i calcoli effettuati per giungere ad essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)