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Sez. 6, Sentenza n. 12788 del 19/10/1988 Ud. (dep. 22/12/1988) Rv. 180036 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - NOZIONE DI PENA - RIFERIMENTO NON SOLO AL RISULTATO FINALE, MA A TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'OPERAZIONE DI CALCOLO, E IN PARTICOLARE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180036-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - NOZIONE DI PENA - RIFERIMENTO NON SOLO AL RISULTATO FINALE, MA A TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'OPERAZIONE DI CALCOLO, E IN PARTICOLARE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE.*

Ai fini del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 515 cod. proc. pen., quando appellante è il solo imputato per pena deve intendersi non solo il risultato finale, dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e per il concorso di circostanze, ma altresì tutti gli elementi che compongono l'operazione, ed in particolare la Determinazione della pena base. (Conf mass n 177934; (contra mass n 121255; (contra mass n 123076; (contra mass n 123906; (contra mass n 134241; (contra mass n 139330; (contra mass n 140678; (contra mass n 151305; (contra mass n 152356; (contra mass n 167545; (contra mass n 172469; (contra mass n 174931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)