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Sez. 2, Sentenza n. 20856 del 29/09/2009 (Rv. 609729 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Registri di carico e scarico - Obbligo di tenuta - Finalità - Art. 19 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - Registrazione nel momento in cui essi sono prodotti, trasportati o detenuti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609729-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 19 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la registrazione della quantità, natura, composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti deve avvenire nel momento in cui gli stessi sono prodotti, trasportati o detenuti, posto che una diversa esegesi, che ammetta che la registrazione possa avvenire in qualunque momento, frustrerebbe lo scopo di un monitoraggio continuo dei rifiuti, cui si ispira la citata norma. (Fattispecie relativa ad omessa tenuta del registro in relazione alla produzione di materiale di residuo del distillo, c.d. decalite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)