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Sez. 2, Sentenza n. 659 del 18/01/2010 (Rv. 611253 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico - Art. 19 d.P.R. n. 915 del 1982 - Art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 - Rifiuti tossici e nocivi - Inclusione nella categoria dei rifiuti pericolosi - Continuità tra le due discipline - Sussistenza - Conseguenze in tema di immediata applicabilità della nuova disciplina.
Stato
decisa il 2010-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611253-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di rifiuti, l'obbligo di annotazione dei rifiuti tossici e nocivi nei registri di carico e scarico, già disciplinato dall'art. 19 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è stato poi previsto, con carattere di generalità, dall'art. 12 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, comminandosi, per il caso di inosservanza, le sanzioni di cui all'art. 52 del medesimo decreto; pertanto, alla luce della disposizione dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 - secondo cui la categoria dei rifiuti pericolosi ricomprende quelle dei rifiuti tossici e nocivi - deve ritenersi che la nuova disciplina sanzionatoria sia, in relazione ai rifiuti pericolosi, immediatamente cogente, senza bisogno di alcun provvedimento attuativo, continuando ad applicarsi, in via transitoria, le precedenti norme "regolamentari e tecniche".

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)