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Sez. 1, Sentenza n. 30 del 12/01/1983 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157423 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - SOSTITUZIONE O DELEGAZIONE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157423-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - SOSTITUZIONE O DELEGAZIONE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Considerata la natura giurisdizionale del processo di prevenzione, la Competenza dell'ufficio del pubblico ministero è collegata in base ai principi generali a quella del tribunale, e, trattandosi di Competenza funzionale territoriale inderogabile non può formare oggetto di sostituzione né di delegazione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)