Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 15/05/1989 Cc. (dep. 27/05/1989) Rv. 181421 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE.*
Considerata la natura giurisdizionale del processo di prevenzione, le competenze del pubblico ministero รจ collegata, in base di principi generali, a quella del tribunale, trattandosi di Competenza funzionale territoriale inderogabile: l'iniziativa diretta a promuovere il giudizio di prevenzione spetta, dunque, all'ufficio del P.m. costituito presso il tribunale chiamato a decidere. (Conf mass n 157423; (Conf mass n 157422).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)