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Sez. 3 - , Sentenza n. 17695 del 11/01/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275448 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Diffida ex art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del 1983 - Soggetto obbligato - Individuazione - Causa personale di esclusione della reponsabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275448-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se "medio tempore" abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la tempestiva consegna di un assegno con l'importo dovuto da parte dell'ex amministratore della società al curatore del fallimento, anche nel caso di rifiuto di ricevere il pagamento eventualmente opposto dall'agente della riscossione, legittima l'applicazione della causa di non punibilità del reato).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)