Sez. 3, Sentenza n. 11198 del 14/10/1992 (Rv. 478905 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto | Sinistro accaduto nel periodo di sospensione assicurativa - Pagamento successivo del premio - Irrilevanza.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi degli artt. 1901, comma secondo, cod. civ. e 7 comma secondo della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato d'assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto l'irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)