Sez. 3, Sentenza n. 6635 del 24/03/2006 (Rv. 588009 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Eccezione di mancanza di copertura assicurativa sollevata dalla compagnia - Danno verificatosi nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno - Onere probatorio del danneggiato - Pagamento effettuato dopo il periodo di sospensione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge sull'assicurazione obbligatoria 24 dicembre 1969 n. 990 e l'assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, il danneggiato ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; a sua volta, l'assicuratore è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, per il periodo di tempo indicato nel certificato d'assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto l'irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, non avendo essa considerato la rilevanza ai fini della prova dell'avvenuto pagamento entro il termine di tolleranza, del possesso da parte dell'assicurato del contrassegno assicurativo nel momento del sinistro ed avendo invece ritenuto decisivo il documento proveniente dall'assicuratore, attestante la data successiva di registrazione del pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)