Sez. 2, Sentenza n. 267 del 23/01/1975 (Rv. 373476 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA - PRONUNCIA D'UFFICIO - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA - PRONUNCIA D'UFFICIO - NECESSITA.*
Il regolamento delle spese giudiziali e una conseguenza legale della decisione della lite, di tal che il giudice deve procedervi anche se le parti non abbiano proposto istanza alcuna in ordine ad esse. (Conf 1002/71, mass n 350976).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)