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Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 06/04/1971 (Rv. 350976 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - MANCATA ISTANZA DI PARTE - PRONUNCIA D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350976-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - MANCATA ISTANZA DI PARTE - PRONUNCIA D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA.*

Il regolamento delle spese giudiziali e una conseguenza legale della decisione della lite, di tal che il giudice deve procedervi anche se le parti non abbiano proposto istanza alcuna in ordine ad esse. (V 3053'68, mass n 335921' 2368'67, mass n 329631' 2654'66, mass n 325099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)