diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23142 del 02/11/2009 (Rv. 610317 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Adempimento di prestazioni previdenziali - Principio di non contestazione - Applicabilità - In appello - Configurabilità - Fondamento - Limiti "ex lege" alla prova per testimoni o per presunzioni - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610317-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

L' esatto adempimento di una prestazione previdenziale da parte dell'INPS può essere desunto, anche in sede di gravame, dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all'operatività del principio di economia processuale e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del lavoro è chiamato ad adottare in ordine all'ammissione, anche d'ufficio, di nuove prove. Né, ai fini dell'applicabilità del principio di non contestazione, rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l'eventuale conferma dei fatti allegati. (Nella specie la S.C. ha precisato che l'allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, non comportando l'introduzione nel giudizio di domande o eccezioni in senso stretto nuove, né una loro modifica, riferendosi, invece, ad un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d'ufficio, e ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda anche in base alla non contestazione dell'allegato previo adempimento da parte dell'appellante INPS, rimasto contumace in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)